immagine articolo 39Quando il viaggio o il soggiorno che avevamo programmato per le vacanze non va come speravamo la nostra vacanza è rovinata!


Sempre più, i nostri associati, si rivolgono all'Associazione Omnia, esperta del settore, per valutare un eventuale risarcimento del danno da vacanza rovinata. Vediamo di sapere in cosa consiste il danno da vacanza rovinata e di capire quando siamo in presenza dei presupposti per poterlo chiedere.

"Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto".

Il danno da vacanza rovinata è un inadempimento del tour operator cui consegue il diritto del consumatore a chiederne il risarcimento del danno.
Con l'avvento del Codice del Turismo, il legislatore ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata: inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; mentre il danno consiste nel tempo di vacanza inutilmente trascorso e l’irripetibilità dell’occasione perduta.

Il risarcimento che si può prospettare può essere di tipo patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti, oppure un danno esistenziale o morale, causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio.

Nel primo caso, il danno è facilmente quantificabile poiché corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi.

Invece, nel secondo caso, il danno morale non è facilmente quantificabile perché è impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza. In questi casi la liquidazione del danno morale avviene in maniera equitativa.

Come dimostriamo l'inadempimento del tour operator? Il turista è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento contrattuale e dal canto suo, il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.