Il recente d.lgs. n. 70/2014 introduce tutte quelle novità tanto attese quanto sperate dai passeggeri del trasporto ferroviario.
Il provvedimento consolida la disciplina già contenuta nel regolamento CE 1371/2007 per quanto concerne il ruolo di vigilanza dell’Autorità di regolazione dei trasporti ma apporta, in maniera ferma, un rafforzamento della tutela in caso di disservizi.
Tra i diritti dei passeggeri si annoverano l’obbligo di informazione in caso di soppressione di alcuni servizi e quello di garantire l’assistenza al passeggero nell’eventualità che il trasporto presenti forte ritardo o interruzione.
Ogni passeggero in caso di violazione di uno degli obblighi descritti nel provvedimento può presentare reclamo dapprima all’impresa ferroviaria stessa e successivamente, decorsi trenta giorni, all’Autorità dei trasporti.