Per il calcolo della soglia di interessi usurari non si possono sommare gli interessi di mora a quelli corrispettivi.


Le banche e gli istituti di credito, al momento della concessione del prestito o dell'apertura del conto corrente, stabiliscono l'ammontare degli interessi che il cliente dovrà corrispondere. 

Gli interessi si distinguono nelle seguenti categorie:
- interessi corrispettivi vengono corrisposti dal debitore come ulteriore integrazione, ulteriore al capitale prestato;
- interessi di mora hanno funzione risarcitoria a favore del creditore per il caso in cui, in seguito ad un ritardo di pagamento, si compensa il danno da ritardo.
Per stabilire se un tasso d'interesse si può considerare usurario si deve confrontare il tasso con il tasso il tasso soglia.
Secondo la sentenza 350/2013 della Corte di cassazione «La fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori». La sentenza si concentra sui concetti di usura ed interessi di mora, ma non stabilisce che gli interessi di mora devono essere sommati a quelli corrispettivi, ma si limita a ribadire il principio secondo il quale gli interessi moratori, così come quelli corrispettivi, sottostanno all'usura quando superano la soglia stabilita dalla legge.
I Tribunali di merito, in primo luogo quello di Milano, escludono chiaramente la possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori data la diversa natura degli stessi, affermando, altresì, che non si pone nessuna questione di anatocismo.