Il cliente che viene segnalato alla centrale rischi deve preventivamente essere avvisato, pena la nullità della segnalazione stessa.
L’ art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati impone alla banca, nel caso in cui si verifichi un ritardo di pagamento da parte del cliente, di informare l’interessato con raccomandata a.r.
La banca o la finanziaria, prima di procedere con la segnalazione ai SIC (centrali rischi), deve inviare al cliente un'informativa, con raccomandata a.r.
Secondo la delibera del 31 luglio del 2012 dell’Autorità del Garante per la privacy, il preavviso di segnalazione è manifestazione dei principi di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati e serve a consentire al cliente di instaurare un contraddittorio al fine di evitare, preventivamente la segnalazione.
La banca deve provare d'aver effettuato la comunicazione al cliente. Nel caso in cui la banca non fosse in grado di provare la ricezione della comunicazione da parte del cliente, la segnalazione stessa sarà illegittima e dovrà essere cancellata.