Ai fini della richiesta di risarcimento del danno occorre dimostrare l’esistenza di un legame solido ed effettivo.
Non solo la coabitazione con da diritto al risarcimento del danno per la perdita di un congiunto; la Corte di cassazione ha stabilito che ha diritto al risarcimento del danno, per la morte di un congiunto, non solo chi sia stato un suo convivente, ma anche colui il quale prova l'esistenza di un reale legame affettivo con la vittima, non necessariamente riconducibile al ristretto nucleo familiare (Cass. sent. n. 29735 dell’11.07.13).
Si tratta di una decisione molto significativa basti pensare che, con riferimento al diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, la giurisprudenza ha sempre dato come presupposto il requisito della convivenza per provare l’esistenza dei rapporti tra i familiari.
La coabitazione non deve essere più considerata un elemento decisivo ai fini del diritto al risarcimento per la perdita di un congiunto, in quanto ciò che va tenuta in considerazione è la solidità e stabilità del legame affettivo esistente tra i familiari, che dovrà comunque essere provata caso per caso.