Il consumatore ha diritto a ricevere il risarcimento da parte delle compagnie telefoniche per ritardi e disservizi.


I disservizi coperti da risarcimento sono molteplici. A stabilirlo è l'Autorità per le Telecomunicazioni, con il Regolamento approvato con delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011.
Per esempio, sospensione del servizio, tardata attivazione del servizio o ritardo nel trasloco da diritto da un risarcimento di 7,50 euro per ogni giorno di ritardo. Per il ritardo nell'attivazione dei servizi accessori si può arrivare anche a 100 euro di risarcimento e per la sospensione fino a 300 euro
Per il malfunzionamento del servizio si arriva a 5,00 euro al giorno per l'interruzione del servizio e 2,50 euro al giorno in caso di servizio irregolare, discontinuo o di scarsa qualità.
Nel caso in cui l'operatore telefonico ostacoli la portabilità del numero di telefono si ha diritto ad un risarcimento di 5,00 euro al giorno di ritardo per la rete fissa e 2,50 euro al giorno di ritardo per utenze mobili.
Per l'attivazione di servizi non richiesti l'indennizzo è di 5,00 euro al giorno per servizi e di 1,00 euro al giorno per servizi accessori.
Per la perdita della precedente numerazione per causa imputabile all’operatore, il cliente ha diritto a 100,00 euro per ogni anno di utilizzo precedente alla perdita del numero, fino ad un massimo di euro 1.000,00. In questi casi l'importo è aumentato per le utenze affari.
Anche l'errata o omessa inserzione del nome e numero di telefono negli elenchi telefonici da diritto al risarcimento, nella misura di 200,00 euro/anno.
Infine, anche la mancata risposta ad un reclamo da diritto di ricevere un indennizzo fino a massimo 300,00 euro.