Il paziente danneggiato, i suoi familiari o eredi possono richiedere il risarcimento alla struttura sanitaria.


La Corte di cassazione con la sentenza n. 577/2008 ha stabilito la responsabilità civile della struttura sanitaria che ha prestato le cure al paziente che ha poi subito un danno.
Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria è distinto rispetto al rapporto tra il medico che concretamente ha prestato l'assistenza ed il paziente.
Si parla di contratto di spedalità come di un contratto autonomo dal quale derivano obblighi per la struttura sanitaria. Questi obblighi sono diversi e distinti da quelli del medico.
In conseguenza di ciò, può aversi responsabilità della struttura per insufficiente o inidonea organizzazione. Inoltre, la struttura risponde anche per le azioni compiute dal personale dipendente o ausiliario.

Il paziente danneggiato, i suoi familiari o eredi possono richiedere il risarcimento alla struttura sanitaria.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 577/2008 ha stabilito la responsabilità civile della struttura sanitaria che ha prestato le cure al paziente che ha poi subito un danno.
Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria è distinto rispetto al rapporto tra il medico che concretamente ha prestato l'assistenza ed il paziente.
Si parla di contratto di spedalità come di un contratto autonomo dal quale derivano obblighi per la struttura sanitaria. Questi obblighi sono diversi e distinti da quelli del medico.
In conseguenza di ciò, può aversi responsabilità della struttura per insufficiente o inidonea organizzazione. Inoltre, la struttura risponde anche per le azioni compiute dal personale dipendente o ausiliario.