Se l'esattoria non conserva copia della cartella esattoriale perde la causa.


Il principio è affermato dalla Commissione Tributaria regionale di Milano, 21 giugno 2013, n. 63.

Vediamo qual è l'applicazione pratica di questo principio.
Nel caso in cui il cittadino impugni, avanti la Commissione Tributaria, un atto inviato successivamente alla cartella di pagamento (un'intimazione, un preavviso di fermo o d'ipoteca), lamentando di non aver avuto mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento, l'esattoria dovrebbe provare l'avvenuta notifica della cartella.

Se l'esattore non produce la cartella notificata, non prova di averla notificata: in questo caso il contribuente vince la causa.