Il concessionario della riscossione non può effettuare la notificazione mediante il servizio postale.


La recente giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere nulle le notifiche delle cartelle di pagamento emanate dall'agente della riscossione, perché “l’Agente per la riscossione non può più procedere alla notifica delle cartelle esattoriali attraverso le raccomandate a.r., ma deve sempre valersi degli ufficiali della riscossione, degli agenti della Polizia Municipale o dei messi comunali.” (cfr.; CTP di Roma, sent. n. 247/2013; G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013; ), 

Ancora, “E' da considerarsi inesistente la notifica della cartella di pagamento compiuta dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione, infatti, non può più usarla dall’1 luglio 1999” (cfr.: Trib. Galatina, sent. n. 204/2013). In base alle modifiche subite nel tempo dall’articolo 26 del Dpr 602/73, infatti, deve ritenersi che, dal lontano 1 luglio 1999 l’agente della riscossione (un tempo “esattore”) abbia perso la facoltà di eseguire la notificazione mediante la lettera con ricevuta di ritorno; Pertanto, tutte le notifiche successive a tale data sono da ritenersi invalide.
Il contribuente non ha limiti di tempo per ricorrere contro la cartella notificatagli in modo errato dal concessionario: infatti si tratta di una opposizione all’esecuzione che può essere proposta finché l’esecuzione stessa non risulta conclusa.
Secondo il Giudice di Pace di Genova, sent. n. 4486/2012 del 27.06.2012, l’art. 26 del Dpr 602/73 non ha attribuito all’agente della riscossione la facoltà di provvedere direttamente, tramite il servizio postale, alla notifica della cartella esattoriale, in ragione della notevole compressione che tali atti determinano sui diritti dei cittadini, così, le cartelle di pagamento, quanto gli avvisi di iscrizione di ipoteca, devono essere notificati a mezzo di “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati”.
In senso sostanzialmente analogo, tra le altre G.d.P. Torino sent. n. 2922/2013; CTP di Parma sent. n. 18 11.02.2013; CTP di Campobasso, sent. n. 36 del 21.02.2013; Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 33/07/2012, del 13 aprile 2012; Comm. Prov. Trib. Campobasso, sent. n. 113 del 12.07.2012; CTP Lecce sent. n. 436/02/10; CTR Milano sent. n. 61/22/10.


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