La banca che eroga un finanziamento ad un soggetto, senza averne preventivamente valutato la reale solvibilità, perde il diritto a ricevere gli interessi.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza del 27.03.2014, causa C-565/12, stabilisce che la banca deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione (banche dati e registri ) per valutare la solvibilità del cliente.
La direttiva comunitaria relativa ai contratti di credito al consumo impone l’obbligo di prevedere sanzioni nei confronti di quegli intermediari finanziari che eroghino prestiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse e le effettive possibilità di restituzione della somma finanziata.
Per tutelare i consumatori dalla concessione di finanziamenti che oltrepassano le loro capacità finanziarie, la direttiva comunitaria, impone di applicare nei confronti delle banche, un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Nel caso in cui la banca dovesse concedere un finanziamento ad un soggetto incapace di adempiere correttamente, in forza della normativa comunitaria, non sono dovuti gli interessi ed il consumatore dovrà rimborsare soltanto il capitale.