La Legge n. 220 del 2012 dispone che il regolamento condominiale o una delibera dell’assemblea adottata a maggioranza non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Se l'assemblea adotta una delibera contenente il divieto di possesso o di detenzione di animali domestici il condomino potrà fare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui la delibera è stata adottata (se l’interessato era presente) oppure entro tenta giorni dalla data in cui la delibera gli viene comunicata (se egli era assente). Il ricorso deve contenere la domanda di annullamento di tale deliberazione.
Con le stesse modalità, ed entro gli stessi termini, sarà possibile ricorrere anche contro il regolamento condominiale che dovesse prevedere l’illegittimo divieto di detenere animali domestici.
Il divieto di possedere animali domestici sarebbe conforme alla legge solo se venisse adottato da tutti i condomini all’unanimità
In ogni caso, resta fermo il dovere, per chi detiene animali, di impedire che gli stessi arrechino in qualsiasi modo disturbo alla serenità ed alla quiete dei condomini, oltre che al decoro ed all’igiene dello stabile condominiale.