La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto una serie di novità in materia di mediazione tributaria, chiarite anche dalla Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, e applicabili agli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014.


Dal 1° aprile 2012, per le controversie con l’Agenzia delle Entrate fino a 20mila euro, chi vuole ricorrere in Commissione Tributaria ha l’obbligo di presentare, prima del ricorso, un reclamo (cioè un’istanza di mediazione) allo stesso Ufficio che ha emanato l’atto: si tratta della mediazione tributaria, strumento deflattivo del contenzioso per prevenire ed evitare le liti fiscali minori, che possono essere risolte senza l’intervento del giudice e con una riduzione del 40% delle sanzioni.
In particolare, per effetto di queste modifiche:
- la presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso (e non più di ammissibilità): in altre parole, prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio, dovrà aspettare il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo;
- la mediazione tributaria può avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi;
-anche alla mediazione tributaria si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre (in questo modo, il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento va calcolato tenendo conto della sospensione feriale di 45 giorni);
- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi per tutta la durata del procedimento di mediazione.