La società che non compare all'incontro di mediazione viene sanzionata.
Il tribunale di Roma nella sentenza 4140/2014 riguardante la liquidazione di un danno sulla base di una polizza infortuni, ha condannato la compagnia assicurativa non solo al risarcimento del danno ma anche al pagamento di una ulteriore somma per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
La pronuncia concerne l'art. 96, comma 3, c.p.c. che consente al giudice che si pronuncia sulle spese, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma in oggetto, che è stata introdotta con la riforma del processo civile del 2009, ha il chiaro obiettivo di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali (e la mediazione obbligatoria si colloca nel percorso che può condurre al processo costituendone condizione di procedibilità).
Si tratta senza dubbio di una sentenza a favore del procedimento di mediazione, il quale, considerato uno strumento alternativo, si dimostra un efficace strumento di risoluzione delle controversie civili.