Il D.M. 04/08/2014, n. 139, entrato in vigore il 24 settembre, introduce notevoli e significative modifiche.
Vediamo gli articoli salienti che sono stati riformati:
L’art. 4, riguardante i Criteri per l'iscrizione nel registro pone l’attenzione sulla dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente, infatti questi dovrà possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro.
L’art. 8, prevede gli Obblighi degli iscritti, il V comma statuisce che l’organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza de trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.
L’art. 10, attinente la Sospensione e cancellazione dal registro prevede un’integrazione del comma I all’interno del quale il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell’organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l’organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi ed infine abbiamo l’art. 11 il quale ci informa in merito al c.d. Monitoraggio e si dispone che sarà effettuato non più annualmente ma ogni sei mesi.
Una vera e propria novità è rappresentata dall’introduzione dell’art. 14bis denominato Incompatibilità e conflitti di interesse, ai sensi del quale il mediatore non può essere parte o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto e tale divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.