Come è ben noto, la Legge 104/1992 individua tutta una serie di principi secondo i quali ai disabili e ai soggetti affetti da handicap spettano delle erogazioni previdenziali.
Chiariamo con le stesse parole della Legge il concetto di persona affetta da handicap.
L’articolo 3 della Legge n.104/1992 definisce testuali “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”.
Secondo l’art. 3, terzo comma, della legge 104/1992 esisterebbe una forma di c.d. “handicap in situazione di gravità”, tutte le volte in cui si verifica che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Ma quali e quanti sono i gradi di disabilità?
A darci una risposta è l’articolo 21 della legge 104 secondo il quale distinguiamo una forma di handicap non grave, una forma di handicap con connotazione di gravità e una forma di handicap superiore ai 2/3.
Le persone affette da handicap oltre ad avere agevolazioni in diversi ambiti, hanno numerosi benefici che comprendono sia prestazioni assistenziali che previdenziali in caso di riduzione della capacità lavorativa.
Tra queste viene ricompresa l'indennità di accompagnamento, per invalidi al 100%, impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Poi si prevede l'assegno mensile di assistenza che spetta agli invalidi civili di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età nei cui confronti sia accertata una riduzione di capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% ed infine la pensione di inabilità che spetta ad invalidi al 100%.