Copia di notificaLa legge stabilisce le modalità attraverso le quali le richieste tributarie devono essere comunicate al contribuente.


Il D.P.R. 600/73 disciplina, all’art. 60, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
La disposizione dell’art. 60 stabilisce che la notificazione deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati, i quali devono far sottoscrivere al consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.
Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.