Nel 2012 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha previsto nuove competenze in materia di clausole vessatorie.
In base all’art. 37–bis del Codice del Consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In tale ambito l'Autorità può attuare un duplice intervento: essa può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata. La segnalazione può essere presentata in formato cartaceo o elettronico da parte di ogni soggetto ed organizzazione (ad esempio, associazione dei consumatori) che ne abbia interesse.
In materia di clausole vessatorie, l'Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale.