A corredo di quanto già trattato nell'approfondimento precedente, secondo l'art. 1755 del codice civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. La mediazione è una procedura onerosa, pertanto il mediatore ha diritto ad un compenso, la provvigione e ai sensi del disposto normativo, la provvigione grava su entrambe le parti.
La legge richiede che la conclusione del contratto sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.
L'art. 1755 del codice civile presuppone quale elemento essenziale che fa maturare il diritto al compenso del mediatore la conclusione dell'affare. L'affare è considerato quale operazione economica di contenuto patrimoniale frutto dell'accordo di due o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni.
La condizione perché si maturi tale diritto è che l'affare abbia raggiunto la sua composizione cioè le parti abbiano stipulato il negozio, per la conclusione del quale l'intermediario o mediatore ha prestato la sua opera. Se non si verifica la stipulazione dell'accordo oppure se le parti abbiano abbandonato le trattative, o vi sia qualsiasi altro motivo indipendente dalla loro volontà, viene meno di conseguenza il diritto alla provvigione.
Una volta maturato il diritto, esso non viene meno anche se il contratto principale sia stato risoluto per inadempienza di alcuna delle parti oppure se sia stato posto nel nulla per impossibilità della prestazione. Ai sensi dell'art. 1758 del codice civile, “Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione”. Naturale conseguenza che scaturisce da quanto disposto dalla disposizione normativa precedentemente menzionata è che il compenso spetterebbe a tutti i mediatori che abbiano contribuito al risultato finale.