immagine articolo 6A corredo di quanto già trattato nell'approfondimento precedente, secondo l'art. 1755 del  codice  civile,  il  mediatore  ha  diritto  alla provvigione  da ciascuna  delle  parti,  se l'affare  è  concluso  per  effetto  del  suo  intervento.


La  misura  della  provvigione  e  la proporzione  in cui questa deve  gravare su  ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. La mediazione  è  una  procedura  onerosa,  pertanto  il  mediatore ha  diritto  ad  un compenso, la provvigione  e  ai  sensi  del  disposto normativo,  la  provvigione  grava  su entrambe le parti.

La legge richiede che la conclusione del contratto sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.

L'art. 1755 del codice civile presuppone quale elemento essenziale che fa maturare il  diritto  al compenso  del  mediatore  la  conclusione dell'affare. L'affare  è  considerato quale  operazione economica  di  contenuto  patrimoniale  frutto  dell'accordo di  due  o più parti, che si conclude con il sorgere di obbligazioni.

La  condizione  perché  si  maturi  tale  diritto  è  che  l'affare  abbia  raggiunto  la  sua composizione cioè  le  parti  abbiano  stipulato  il  negozio, per la  conclusione  del  quale l'intermediario o mediatore ha prestato la sua opera. Se non si verifica la stipulazione dell'accordo oppure se le parti abbiano abbandonato le  trattative,  o  vi  sia  qualsiasi  altro  motivo  indipendente  dalla  loro  volontà,  viene meno di conseguenza il diritto alla provvigione.

Una volta maturato il diritto, esso non viene meno anche se il contratto principale sia  stato  risoluto  per  inadempienza  di  alcuna  delle  parti oppure se  sia  stato  posto  nel nulla per impossibilità della prestazione. Ai sensi dell'art. 1758 del codice civile, “Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione”. Naturale conseguenza che scaturisce da quanto disposto dalla disposizione normativa precedentemente  menzionata  è  che  il  compenso  spetterebbe  a  tutti  i  mediatori  che abbiano contribuito al risultato finale.