L’articolo 644 del codice penale disciplina la fattispecie dell’usura.
La disposizione è stata riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996, la quale ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia. La norma ha ridefinito il quadro complessivo descritto dalla fattispecie incriminatrice affiancando ai parametri soggettivi tipici della vecchia formulazione inuovi parametri definiti "oggettivi".
L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.108/96. Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia d'Usura determinato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D'Italia e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale.
Per la determinazione sono necessari, oltre al tasso d'interesse effettivamente applicato (TAEG), alcuni dati inerenti a costi non immediatamente rilevabili, ma deducibili tramite calcoli matematici come gli interessi generati dall’applicazione della valuta, gli interessi generati dall'anatocismo, gli interessi generati dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto ed anche le spese.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.
Il "Decreto Sviluppo" ha permesso di porre un freno ai tassi di interesse da applicare al mutuo. Il cliente poteva, nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d'usura, rescindere il contratto.
La legge antiusura n. 108 del 1996 ha stabilito quelli che sono i tassi ufficiali. La suddetta legge prevedeva che l’usura bancaria si verificava nel caso in cui il cliente pagasse le rate in ritardo permettendo così alla banca di applicare delle penali, sì pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.
Appare utile ricordare che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi e tale interpretazione ci viene proprio fornita da recenti sentenze: 17 febbraio 2014 n. 1244 del Tribunale di Torino; 15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949 del Tribunale di Napoli II Sezione civile; 30 aprile 2014 del Tribunale di Verona Terza Sezione civile; ordinanza 16.09.2014 n° 41860 del Tribunale di Roma sez. IV civile.