Il lavoratore ha diritto a una rendita e un'indennità per l’invalidità permanente conseguente a infortunio.
Nel caso in cui il lavoratore abbia subito un infortunio e non sia più in grado di lavorare o la sua capacità lavorativa si sia ridotta in via permanente ha diritto di percepire una rendita per il danno subito in conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa ed un’indennità per il danno biologico.
Il lavoratore percepisce un'indennità che può variare dal 100% al 60% della retribuzione media percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti all’infortunio.
In altri casi il lavoratore ha diritto a percepire una rendita se l'infortunio professionale abbia comportato un’inabilità permanente di grado superiore al 16%.
In caso di infortunio mortale, la rendita è dovuta al coniuge, ai figli del lavoratore defunto, agli ascendenti se erano a carico del defunto e, in caso di mancanza di coniuge e figli, i fratelli.