Il giudizio avanti le Commissioni Tributarie è caratterizzato dal rispetto di determinate formalità preliminari all'instaurazione del procedimento.
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che regola il procedimento avanti le Commissioni tributarie contiene una serie di indicazioni.
L'art. 18 elenca le indicazioni che deve contenere il ricorso; l'art. 19 individua gli atti impugnabili; l'art. 20 le modalità di proposizione del ricorso; l'art. 21 indica il termine per la proposizione del ricorso; l'art. 22 indica il termine per la costituzione.
La violazione di queste regole comporta l'inammissibilità del ricorso. La Commissione Tributaria esamina preventivamente il ricorso e se questo è stato proposto senza il rispetto delle regole procedurali previste dalla legge, la Commissione Tributaria non esamina il merito della controversia, ma si limita ad emettere una pronuncia di inammissibilità.
Vediamo quali sono gli effetti di una sentenza di inammissibilità.
Poiché la Commissione Tributaria emanando una sentenza di inammissibilità non è entrata nel merito del ricorso, la medesima questione può essere nuovamente sottoposta al suo giudizio, tuttavia non potrà certamente essere impugnato il medesimo atto per inevitabile decorrenza del termine per proporre ricorso.