L’art. 1754 del codice civile definisce il mediatore come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Il mediatore per potere esercitare l'attività di mediazione immobiliare deve essere iscritto in un apposito albo istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Il mediatore deve essere una figura imparziale e non deve trovarsi in alcun rapporto di dipendenza, di collaborazione o di rappresentanza con alcuna delle parti. Anche se il citato articolo non fa menzione dell'obbligo all'imparzialità a cui è tenuto il mediatore immobiliare, si suole intendere che anche se, non specificato, da sempre tale obbligo è connaturato all'istituto.
Il mediatore immobiliare non può agire nell'interesse particolare di alcuno dei futuri contraenti ma deve operare nell'interesse di tutti. Secondo l'art. 1754 del codice civile, il mediatore immobiliare mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e il diritto al suo compenso non viene meno a favore di costui neppure col verificarsi di quelle situazioni, come la condizione risolutiva, l'annullamento e la rescissione che fanno venir meno il contratto principale.
Il rapporto di mediazione si perfeziona quando il mediatore ha accettato l'incarico conferito dalle parti, se queste hanno preso l'iniziativa oppure quando le parti stesse hanno espressamente, o anche tacitamente, accettato l'opera del mediatore, qualora l'iniziativa sia partita da quest'ultimo.
In questo articolo si farà luce sul diritto alla provvigione che spetta al mediatore immobiliare.