immagine articolo 5L’art. 1754 del codice civile definisce il  mediatore come colui che mette in relazione due  o  più parti  per  la  conclusione  di  un  affare, senza  essere legato ad  alcuna  di  esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. 


Il  mediatore  per  potere  esercitare  l'attività  di  mediazione  immobiliare  deve  essere iscritto  in  un apposito  albo  istituito  presso  ogni  Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il  mediatore  deve  essere  una  figura  imparziale  e  non  deve  trovarsi  in alcun  rapporto di dipendenza, di collaborazione o di rappresentanza con alcuna delle parti. Anche se il  citato  articolo  non fa  menzione  dell'obbligo  all'imparzialità  a cui  è  tenuto  il mediatore  immobiliare,  si  suole  intendere che  anche  se,  non  specificato,  da  sempre tale obbligo è connaturato all'istituto.

Il  mediatore  immobiliare  non  può  agire  nell'interesse  particolare  di alcuno  dei  futuri contraenti ma deve operare nell'interesse di tutti. Secondo l'art. 1754 del codice civile, il mediatore immobiliare mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e il diritto al suo compenso non viene meno a favore  di  costui  neppure  col  verificarsi  di  quelle  situazioni,  come  la  condizione risolutiva,   l'annullamento   e   la   rescissione   che fanno   venir   meno   il   contratto principale.

Il  rapporto  di  mediazione  si  perfeziona  quando  il  mediatore ha  accettato  l'incarico conferito dalle parti,  se  queste  hanno  preso  l'iniziativa oppure  quando  le  parti  stesse hanno  espressamente,  o  anche  tacitamente,  accettato  l'opera del mediatore,  qualora l'iniziativa sia partita da quest'ultimo.

In  questo  articolo  si  farà  luce  sul  diritto  alla  provvigione  che spetta  al  mediatore immobiliare.