Cosa potrebbe succedere se il datore di lavoro non comunica all'Inps di avere assunto un badante?
I lavoratori domestici sono coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc...
Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione. In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.Dal 24 novembre 2010, per effetto dell’introduzione dell’art. 4 della L. 183/2010 (che ha superato l’applicazione dell’art. 36 bis comma 7 DL n. 223/2006 conv. con L. 248/2006: maxisanzione).
Se invece si dovesse comunicare l’assunzione in ritardo e questa avviene entro un anno, l’Inps applica le sanzioni civili come stabilito dalla legge 388/2000 ai trimestri pagati in ritardo. In caso di iscrizione con ritardo superiore ad un anno, ai trimestri oltre l’anno vengono applicate le sanzioni così come previste dalla legge 388/2000 art 116 comma b).
Il versamento tardivo dei contributi, in presenza di iscrizione regolare, comporta l’applicazione delle sanzioni civili così come stabilito dalla legge 388/2000. Il tasso è quello vigente al momento del pagamento.
Cosa deve fare il lavoratore?
Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL. Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare oltre ai documenti
già indicati anche il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro; la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.