immagine articolo 24Le clausole vessatorie sono quelle condizioni contrattuali che causano un grave squilibrio nel rapporto contrattuale tra le parti.


Cosa prevede la normativa vigente in tema di clausole vessatorie?


La disciplina delle clausole vessatorie la ritroviamo sia nell’articolo 33 del codice del consumo sia negli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Vediamo di fare chiarezza circa la differenza tra le due diverse discipline che riguardano la vessatorietà.


L’articolo 1341 del codice civile prevede che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.


Cosa significa questo?
Il primo comma dell’articolo 1341 del codice civile consente di affermare che tali clausole sono note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma. 
Il secondo comma, al contrario, è posto a tutela del destinatario delle clausole che, di solito, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare.


In cosa si distingue la disciplina prevista dal Codice del consumo da quella sancita dal codice civile?
La normativa prevista dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) costituisce una sorte di sovrapposizione concettuale ed applicativa a quelle già considerate tali ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.
Le clausole di cui all'art. 33 devono peraltro essere formulate in modo chiaro e comprensibile secondo il principio della trasparenza di cui all’art. 35 del Codice del consumo.