Il contribuente può ottenere il risarcimento per il danno economico subito.
La Corte di Cassazione con la sentenza 5120/2011 ha stabilito che qualora il contribuente impugni un atto dell’amministrazione finanziaria ha diritto al risarcimento del danno se l’ufficio riconosce l’errore, nel caso in cui non abbia accolto le istanze di autotutela.
L’ Agenzia delle Entrate, non solo deve risarcire le spese legali affrontate per ottenere l’annullamento dell’atto, ma deve pagare anche quelle sostenute dal contribuente per conferire con l’ufficio. In sostanza, qualora l’Agenzia delle Entrate non verifichi il reclamo del contribuente, viola i principi imposti dalla legge.
Secondo la Cassazione, l’attività svolta dalla pubblica amministrazione dev’essere ispirata dal rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione. Nel caso in cui si verifichi un errore, la pubblica amministrazione è obbligata a risarcire il danno secondo la regola dell'art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”.