Che succede se il cliente vuole avere copia dei documenti della banca?
L’art. 119, comma 4 del Testo Unico Bancario stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Il cliente, chiedendo l’estrazione in copia della documentazione bancaria esercita undiritto autonomo.
L’obbligo dell’istituto di credito di adempiere a tale richiesta nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, elementi tipici di ogni prestazione che consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità comportando una prestazione a cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge.
Ma è soprattutto l'art. 119, comma 4 del Testo Unico Bancario che pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto.
Cosa si verifica se la banca non adempie a tale obbligo nei tempi previsti dalla legge?
Dall’inadempimento della banca alla richiesta di produzione copia della documentazione bancaria si può dedurre una mancanza di correttezza e buona fede nel rapporto banca-cliente. Il mancato adempimento dell'istituto bancario agli obblighi rivenienti dall'art. 119, 4° co., t.u.b. dev’essere portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza (oltre che del Collegio sindacale della banca), al fine di sollecitarne l'intervento e finalmente ottenere la documentazione richiesta. Quali conseguenze per il mancato adempimento da parte dell'istituto bancario?
Le procedure esperibili per ottenere copia della documentazione bancaria richiesta individuiamo la possibilità di esperire l'art. 700 c.p.c. oppure esperire un decreto ai sensi dell’art. 633 c.p.c. sulla base delle condizioni previste dalla legge sulla su ammissibilità.