immagine articolo 4Che succede se il cliente vuole avere copia dei documenti della banca?


L’art. 119, comma 4 del Testo Unico Bancario stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede  a  qualunque  titolo  e  colui  che  subentra  nell’amministrazione  dei  suoi  beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre  90  giorni,  copia  della  documentazione  inerente  a  singole  operazioni  poste  in essere  negli  ultimi  10  anni.  Al  cliente  possono  essere  addebitati  solo  i  costi  di produzione di tale documentazione”. Il cliente, chiedendo l’estrazione in copia della documentazione bancaria esercita undiritto  autonomo.  

L’obbligo  dell’istituto  di  credito  di  adempiere  a  tale  richiesta nasce  dall'obbligo  di  buona  fede,  correttezza  e  solidarietà,  elementi  tipici  di  ogni prestazione    che    consente    alla    parte    interessata    di    conseguire    ogni    utilità comportando una  prestazione a cui ognuna  delle  parti  è tenuta, in  quanto imposta direttamente dalla legge.

Ma  è  soprattutto  l'art.  119,  comma  4  del  Testo  Unico  Bancario  che  pone  a  carico della  banca l'obbligo di periodica comunicazione  di  un  prospetto che  rappresenti  la situazione  del  momento  nel  rapporto  con  il  cliente  ed accorda  a  questi  il  diritto  di ottenere  la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto.

Cosa si verifica se la banca non adempie a tale obbligo nei tempi previsti dalla legge?

Dall’inadempimento    della    banca    alla    richiesta    di    produzione    copia    della documentazione bancaria si può dedurre una mancanza di correttezza e buona fede nel rapporto banca-cliente. Il  mancato  adempimento  dell'istituto  bancario  agli  obblighi  rivenienti  dall'art.  119, 4° co., t.u.b. dev’essere portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza (oltre che del Collegio  sindacale  della  banca),  al  fine  di  sollecitarne  l'intervento  e finalmente ottenere la documentazione richiesta. Quali conseguenze per il mancato adempimento da parte dell'istituto bancario?

Le  procedure  esperibili  per  ottenere  copia  della  documentazione  bancaria  richiesta individuiamo la  possibilità di esperire  l'art. 700 c.p.c. oppure esperire  un  decreto ai sensi  dell’art.  633  c.p.c.  sulla  base  delle  condizioni  previste  dalla  legge  sulla  su ammissibilità.