Il consumatore ha diritto di ottenere il risarcimento del danno per vacanza rovinata.
Si sente spesso parlare di danno da vacanza rovinata.
Con quest'espressione si può ricomprendere il ristoro che viene corrisposto al consumatore per la compromissione di un'occasione di piace, svago o riposo.
Si può parlare di vacanza rovinata tutte le volte in cui la finalità perseguita dal viaggiatore non è stata realizzata per causa a lui non imputabile.
Il danno da vacanza rovinata non attiene solo alla perdita economica derivante dall'acquisto di un pacchetto di viaggio, di un biglietto di viaggio o di un contratto d'albergo. Si tratta in particolare del pregiudizio psichico derivante dalla mancata aspettativa di svago o riposo.
Ma non tutti i pregiudizi sono risarcibili; deve trattarsi di un pregiudizio, ovvero di una mancata realizzazione di vita, non trascurabile, che il giudice dovrà valutare di volta in volta.
Sono solidalmente responsabili tanto il tour operator, quanto le stesse agenzie di viaggio.
Per conseguire il risarcimento del danno, il consumatore deve provare fornire la prova del del disservizio, mentre non dovrà provare specificamente il pregiudizio. Difatti, poiché si tratta di un pregiudizio di tipo psicologico, il danno si può considerare implicitamente collegato all'inadempimento.
Il danno può essere quantificato tenendo conto del prezzo pagato, il numero dei giorni di vacanza rovinata e la ripetibilità del viaggio
Il consumatore potrà rivolgersi all'associazione dei consumatori.