Di regola, la casa coniugale viene assegnata al coniuge affidatario dei figli.
L'interesse maggiormente tutelato è sempre quello dei figli. Di conseguenza l'assegnazione è fatta in favore del coniuge con cui convivono i figli.
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli avviene anche se l'altro coniuge non affidatario è il proprietario esclusivo della casa. Quest'ultimo, può comunque vendere la casa. Tuttavia, il genitore assegnatario può provvedere a trascrivere l'atto di assegnazione nei pubblici registri immobiliari, al fine di rendere opponibile agli acquirenti la condizione di assegnazione
Lo stesso vale nel caso in cui la casa coniugale non è di proprietà della famiglia, ma è presa in locazione. In questo caso il genitore affidatario mantiene la titolarità del contratto, ovvero subentra nel contratto di locazione in luogo dell'altro genitore.
Le stesse regole si applicano anche nel caso in cui i genitori non sono sposati, ma semplicemente conviventi.
L'assegnazione cessa in caso di nuovo matrimonio o convivenza all'interno della casa assegnata, previa valutazione del giudice. Viene meno anche quando il coniuge assegnatario smette di utilizzarla come abitazione principale.