immagine articolo 40Con la sentenza della Cassazione nr. 15609/2014, il Tribunale di Asti si è pronunciato in merito ad un'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi effettuata da una banca nei confronti di un'impresa e sugli effetti che si sono ripercossi sulla privacy dell'impresa stessa.


Nel caso di specie, la Banca non aveva correttamente valutato, ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia, la situazione finanziaria in cui versava l’impresa segnalando erroneanmente una condizione di insolvenza. Sicuramente quando si è in presenza di un errore di tale portata, la segnalazione alla Centrale rischi è del tutto illegittima.

Il Tribunale si è subito accorto dell'errore perpetrato ai danni dell'impresa perchè mancavano a carico dell'impresa i tipici segni: pluralità di protesti, pendenza di procedure esecutive, molteplicità di posizioni debitorie insolute, che accompagnano l’insolvenza medesima.

Non solo, al momento della segnalazione, l'impresa risultava adempiente alle tempistiche dei pagamenti che erano state concordate con la banca.

Per quanto attiene alla questione relativa alla privacy, c'è da dire che a seguito dell'indebita segnalazione effettuata alla Centrale dei rischi, l'impresa non ha subito significative ripercussioni.


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