Cosa succede se il consumatore si vede recapitare una richiesta di pagamento per un contratto elettrico che non ha mai richiesto.


Diversi consumatori si sono rivolti all'Associazione Consumatori Omnia lamentando d'aver ricevuto una fattura a proprio nome per la fornitura elettrica relativa ad un immobile in possesso di altri soggetti.
Per tale evenienza e per tutelare il contraete ignaro, l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas prevede il rispetto, da parte del venditore di energia elettrica, di determinate formalità.
Ai sensi dell'Atto dell'Autorità 153/2012/R/com Articolo 5, per ogni contratto di fornitura che risulta stipulato al telefono o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore, il venditore stesso deve fornire al cliente una specifica conferma della conclusione del contratto, inviandogli una "lettera di conferma". In alternativa alla lettera, ma solo se il contratto risulta stipulato in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore, la conferma può avvenire telefonicamente ("chiamata di conferma").
Per tale ragione, il primo atto che il venditore deve inviare al cliente non può essere la fattura o la diffida di pagamento, ma la lettera di conferma. Il cliente così avrà modo di comunicare al venditore che si tratta di un contratto non richiesto o richiesto da altri a proprio nome.
In questi casi il cliente non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento.