La mobilità da diritto ad un'indennità.


Il lavoratore dipendente di un’azienda che ha ottenuto l’integrazione salariale corre il rischio di essere licenziato con diritto ad un’indennità di mobilità variabile a seconda della sua età.
L’indennità di mobilità spetta per 12 mesi al lavoratore che non ha compiuto quarant’anni, per 24 mesi se li ha già compiuti e per 37 mesi qualora avesse già 50 anni.
Durante il primo anno il lavoratore percepisce il 100% della retribuzione, per il secondo e terzo anno l'80%.
Il lavoratore può essere assegnato a svolgere lavori socialmente utili. Se il lavoratore si rifiutasse di svolgerli perderebbe l’indennità di mobilità. Il lavoratore ha diritto di rifiutare il lavoro quando questo si svolge ad almeno 50 km di distanza o per qualsiasi altro giustificato motivo.
Per evitare il licenziamento al vengono preposti dei contratti di solidarietà con i quali si preveda una riduzione dell’orario di lavoro. Tali contratti vengono perfezionati con le organizzazioni sindacali e sono frutto di un accordo aziendale.