immagine articolo 13Attraverso la pubblicità ingannevole il consumatore viene indotto in errore e per questo gli viene accordato un risarcimento del danno.


L’art. 2 del d.lgs. 74/1992 definisce la pubblicità ingannevole come “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”.
La pubblicità ingannevole è un atto contrario alla correttezza professionale poiché influenza le decisioni del consumatore mediante informazioni false o il mancato apporto di informazioni rilevanti.
L’istituto della pubblicità ingannevole è disciplinato dai d.lgs. 145/2007 e 146/2007, che aggiorna il Codice di Consumo negli artt. da 18 a 27 inserendo il concetto di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese.
Sicuramente molti utenti si sono trovati nella condizione di accendere un mutuo dal 2003 in poi. Nessun problema se non per il fatto che probabilmente al vostro mutuo sia stato applicato un tasso soglia più alto rispetto a quanto previsto dalla legge.
Con la delibera CICR n. 286 del 4 marzo del 2003 tutti gli intermediari finanziari devono attenersi ad un indicatore sintetico del costo che contiene tutte le spese aggiuntive connesse al muto come interessi annuali, commissioni, spese di incasso e premi assicurativi.
Si è in presenza di pubblicità ingannevole nel caso in cui, come già verificatosi parecchie altre volte, gli istituti di credito, facendo riferimento ad un TAEG più basso rispetto a quello applicato, determinano una somma a titolo di interessi maggiore rispetto a quella concordata.
In questo caso attraverso un nuovo ricalcolo è possibile recuperare una cifra piuttosto cospicua; di solito, si tratta di cifre importanti.
Ad affermare il principio secondo il quale ha diritto a chiedere indietro gli interessi che sono stati applicati in maniera illecita dall’istituto di credito è la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 350 del 2013.
La competenza, invece ad erogare sanzioni, è dell’Antitrust ovvero dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’Autorità in passato ha già sanzionato diversi istituti di credito a causa dell’irregolarità della Pubblicità ingannevole.
Ricordiamo a tutti i consumatori che l’Associazione Omnia è anche centro di analisi per anomalie bancarie, i nostri associati potranno rivolgersi alla nostra sede e ricevere tutte le risposte e potranno risolvere ogni semplice dubbio relativo all’usura o all’anatocismo dei mutui accesi o sui prestiti personali erogati.