immagine articolo 25Il decreto attuativo n. 343/2016 adottato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 03.08.2016 prevede, a partire dal 1 Ottobre 2016, che la Banca applichi il saggio di interessi solo al capitale residuo, senza sommare ad esso anche gli interessi già scaduti in precedenza.


Cosa significa?
Significa che non si presenteranno più profili di anatocismo, in definitiva, l’anatocismo scomparirà!


Tale provvedimento è stato emesso in esecuzione al “Decreto banche”, c.d. L. n. 49/2016.
Secondo le nuove disposizioni, si prevede che gli interessi maturati non possono produrre altri interessi, eccezion fatta quando persiste la morosità del debitore perché in quel caso, l’istituto di credito potrà attuare gli interessi sugli interessi.
Per quanto riguarda i conti correnti, la Banca deve assicurare ai clienti la stessa periodicità nel calcolo degli interessi.

Gli interessi maturati relativamente alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti, devono essere contabilizzati separatamente dal capitale.
Quando gli interessi maturati diventano esigibili, il cliente ha 30 giorni a disposizione per pagare il debito.

In caso di chiusura definitiva del rapporto Banca-cliente, gli interessi dovranno essere corrisposti immediatamente dal cliente alla Banca.
La nuova normativa sull’anatocismo si applica agli interessi debitori maturati sulle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi inclusi i finanziamenti a valere su carte di credito.

Vi rientrano sia le aperture di credito di conto corrente, gli sconfinamenti e i contratti già in essere dovranno adeguarsi con clausole conformi al nuovo T.U.B., Testo unico bancario, modificato dal “decreto banche” meglio conosciuto come L. n. 49/2016.