La normativa sulle visite fiscali prevede che il controllo da parte del datore di lavoro è richiesto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Se il dipendente pubblico certifica lo stato di malattia il lunedì, l’Ufficio del personale deve richiedere obbligatoriamente, lo stesso giorno, la visita fiscale.
Negli altri giorni della settimana, che non ricadono in giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, la norma in esame - art. 16, comma 9 del d.l. 98/11, convertito con modificazioni nella l. n. 111/11, che ha modificato il comma 5 dell’art. 5-septies del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - assegna alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture.