L’amministratore di condominio è il rappresentante generale dei condomini anche in sede processuale.
Ultimamente si sono susseguite delle pronunce notevoli in materia. Vediamo di cosa si tratta.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3636/2014 statuisce che “l’amministratore di condominio si presenta quale necessario rappresentante della collettività dei condomini, tanto in fase di assunzione di obbligazioni, quanto quale unico referente dei relativi pagamenti all’interno del condominio”.
Altresì la Suprema Corte con la sentenza n. 1451/2014 ribadisce che “l’amministratore del condominio può agire in giudizio per l’esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all’impugnazione di una delibera da parte del singolo condomino assente o dissenziente, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni”.
In sostanza, per poter legittimamente rappresentare i singoli condomini in giudizio è necessario che l’oggetto della causa rientri tra le attribuzioni affidategli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio.
In mancanza serve una preventiva deliberazione assembleare oppure una successiva convalida dell’assemblea stessa.