La notifica della cartella esattoriale non è più possibile. La Cassazione sancisce l’inesistenza dell’atto.


La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con la recente sentenza n. 191/04/12 espone che la consegna della cartella esattoriale, da parte dell’Agente di riscossione, effettuata attraverso il servizio postale non è valida.
Come si evince dalla sentenza n. 563 risalente al 1994 secondo la Corte Cassazione, se la notifica risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, non può avvenire nessuna sanatoria.
La legge ha voluto escludere il concessionario della riscossione dalla capacità di notificare mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, pertanto le notifiche dell'Agente della riscossione – Equitalia e Riscossione Sicilia - effettuate con il postino sono tutte inesistenti.
Ultimamente si ravvisa sempre più il numero dei Giudici che accolgono la medesima l’interpretazione a favore dei contribuenti.